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Statuto

TITOLO I - COSTITUZIONE DENOMINAZIONE E SCOPI

Articolo 1
- Costituzione - Denominazione - Sede
È costituita, con durata illimitata, un’Associazione denominata “ Associazione Italiana delle Imprese del Benessere” – in forma breve “Assobenessere”. L’ Associazione ha sede legale in Roma, in via Po 22, con facoltà del Consiglio, secondo le norme previste dal presente Statuto, di istituire sedi secondarie ed uffici amministrativi o di rappresentanza separati o distaccati

Articolo 2 -
Adesione alla Confindustria e ad altre Associazioni od Istituzioni
L'Associazione aderisce alla Confindustria, assumendo così il ruolo di componente primaria del sistema di rappresentanza dell’industria italiana, quale definito dello Statuto della Confederazione stessa. Essa, quindi, acquisisce i diritti ed assume gli obblighi che da ciò derivano, per sé e per i propri Soci. Alla denominazione “Associazione Italiana delle Imprese del benessere” è affiancato il logo di Confindustria.

  1. La Associazione può aderire - previa apposita delibera del proprio Consiglio Direttivo - alle Associazioni internazionali e/o comunitarie del settore del benessere o ad altre Associazioni o Istituzioni, il cui scopo non sia in contrasto con quelli di cui al successivo art. 3.
  2. L’Associazione non ha natura commerciale e non persegue scopi di lucro. L’Associazione può peraltro promuovere o partecipare ad attività di natura imprenditoriale, finalizzate ad una migliore realizzazione degli scopi associativi.
  3. L’Associazione è apartitica.

Articolo 3 - Scopi
La Associazione ha per scopi:

a) la tutela collettiva delle imprese del settore e la rappresentanza dei loro interessi in tutte le sedi regionali, nazionali ed internazionali;
b) l’attuazione delle migliori condizioni per la garanzia della tutela e dello sviluppo del settore del benessere e della salute;
c) la promozione, presso gli imprenditori associati, dei valori sociali e civili e dei comportamenti che debbono caratterizzare l’imprenditorialità nel contesto di una libera società in sviluppo;
d) la rappresentanza del settore e delle imprese operanti a qualsiasi titolo nell’area del benessere, nei rapporti con le istituzioni e le amministrazioni, con le organizzazioni politiche, economiche, sociali, sindacali, culturali e turistiche nazionali ed europee, nonché con ogni altra componente della Società nazionale ed internazionale;
e) la promozione, in concorso con le istituzioni e le organizzazioni economiche, politiche, sociali, culturali e turistiche nazionali ed internazionali - e con similari istituzioni ed organizzazioni sia in campo nazionale che internazionale - di forme di collaborazione che consentano di perseguire più vaste finalità di progresso e di sviluppo;
f) l’organizzazione, diretta o indiretta, di studi, convegni, dibattiti e ricerche su temi economici, giuridici, scientifici, tecnici e sociali d’interesse della categoria;
g) l'assunzione di ogni altra iniziativa utile al fine di potenziare la solidarietà tra gli imprenditori e di intensificare la collaborazione tra le imprese aderenti, anche favorendo e coordinando forme di cooperazione tra i Soci della Associazione su specifiche materie;
h) l’informazione,la consulenza e l’assistenza relativamente ai problemi generali e speciali delle imprese associate nonché l’assunzione di iniziative nella fornitura di servizi ai Soci, nelle materie di cui al presente articolo;
i) la designazione di rappresentanti della categoria in organismi locali, territoriali, regionali, nazionali ed internazionali;
l) la tutela delle imprese associate, sia singolarmente sia nel loro complesso, sul piano giuridico, economico e sindacale, mediante lo svolgimento di tutte le attività a tal fine necessarie, ivi comprese:

  1. la stipulazione di accordi di qualsiasi natura anche con altre associazioni di categoria affini;
  2. la partecipazione alle trattative per il rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro di settore;
  3. la stipulazione di accordi con la pubblica amministrazione centrale, regionale e locale in materia di convenzioni, regolamentazioni, nonché di ogni altro eventuale atto relativo alla promozione e allo sviluppo del settore.
  4. la presentazione di osservazioni, proposte, esposti agli Organismi legislativi nazionali e regionali oltre che alla pubblica amministrazione e agli organi di controllo della stessa;
  5. la promozione di giudizi civili, penali, amministrativi o tributari a tutela di interessi o diritti propri delle imprese del settore, nonché l’intervento negli stessi giudizi eventualmente promossi da o contro imprese del settore;

m) il deposito, nei modi di legge, nonché la titolarità di marchi, simboli e segni figurativi connessi all’attività del proprio settore industriale;
n) la salvaguardia e la tutela, in tutte le sedi, delle denominazioni che le leggi ed i regolamenti vigenti sul territorio sia della Repubblica Italiana che dell’Unione Europea riservano all’esercizio delle attività proprie delle imprese associate.
o) la promozione della costituzione di Federazioni nazionali o internazionali, con altre Associazioni rappresentative di imprese operanti in settori similari o affini rispetto a quello in cui operano le imprese associate a Assobenessere.

L’ Associazione persegue le finalità ed assolve le funzioni sopra descritte con indipendenza e autonomia e nel rispetto delle disposizioni confederali in materia di ripartizione di ruoli organizzativi e competenze fra le componenti del sistema.
L' Associazione persegue gli scopi di cui sopra ispirando la propria attività ai dettami del Codice etico confederale e della Carta dei valori associativi.


TITOLO II
- SOCI

Articolo 4 - Soci effettivi
Possono acquisire la qualità di Socio della Associazione i seguenti soggetti, pubblici o privati, in possesso di titolo giuridicamente valido per l’erogazione di prestazioni e trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano con lo scopo esclusivo o prevalente di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l’aspetto estetico, modificandolo attraverso l’eliminazione o l’attenuazione degli inestetismi presenti:

  • centri benessere situati all’interno di aziende termali e/o delle strutture alberghiere;
  • le aziende che esercitano professionalmente attività volte alla produzione e allo scambio di beni o servizi nel settore del benessere, ad esclusione dei piccoli imprenditori e di quelli le cui attività rientrano tra quelle già disciplinate dalla legge n. 161 del 14/02/1963 così come sostituite dalla legge n. 1142 del 23/12/1970 e dalla legge n. 1 del 4/01/1990.

Alla Associazione possono aderire inoltre, in qualità di Soci, anche le Associazioni tra persone fisiche o giuridiche rispondenti ai requisiti di cui al 1 comma, e il cui Statuto non sia in contrasto con lo Statuto della Assobenessere.
Nell’ipotesi di partecipazione alla Assobenessere di Associazioni nazionali di categoria rappresentative, oltrechè di comparti del benessere, anche di comparti diversi, la partecipazione si intende riferita e limitata ai soli comparti del benessere.
Con l’adesione alla Assobenessere le Associazioni di cui al precedente comma conferiscono alla Associazione stessa piena rappresentanza per il raggiungimento degli scopi di cui al precedente articolo 3, essendo loro espressamente inibita la possibilità di svolgere autonomamente qualunque azione rientrante tra quelle statutariamente riservate alla Assobenessere.
Tutti i Soci come sopra identificati vengono iscritti nel Registro delle Imprese dell’Associazione e nell’analogo Registro delle Imprese tenuto dalla Confindustria, il quale certifica ufficialmente e ad ogni effetto organizzativo l’appartenenza dell’impresa al sistema.

Articolo 4-bis - Soci aggregati
Alla Associazione possono aderire come Soci aggregati anche Associazioni o Enti, comunque denominati, che operino nel settore del benessere o in settori ad esso affini, complementari o strumentali e perseguano scopi non in contrasto con quelli di cui all’art. 3 del presente Statuto. Il loro numero non deve in ogni caso snaturare la qualificazione rappresentativa dell’Associazione, nel rispetto del regolamento confederale in materia. Le imprese che hanno i requisiti per essere soci effettivi non possono essere associate come soci aggregati.
Il Consiglio delibera sulla richiesta di ammissione ai sensi del successivo art. 5 . Il Regolamento determinerà le modalità di partecipazione del Socio aggregato alla vita della Associazione. I Soci aggregati sono tenuti ad osservare il presente Statuto, il regolamento ed il codice etico – se adottati – nonché le deliberazioni prese dagli organi federali, per quanto compatibili con le caratteristiche del loro status specifico, come definito all’atto dell’ammissione.

Articolo 5 - Ammissione
La domanda di adesione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa, deve essere indirizzata al Presidente della Associazione e compilata sugli appositi moduli.
La domanda di ammissione a Socio deve contenere:

  • le generalità del titolare o del legale rappresentante dell’azienda o dell’Associazione, la natura dell’attività esercitata, l’ubicazione dell’impresa, il numero dei dipendenti e quant’altro richiesto dal modulo di adesione predisposto dal Consiglio Direttivo della Associazione;
  • l’espressa ed esplicita accettazione delle norme del presente statuto, di tutti i diritti ed obblighi da esso derivanti, con particolare riferimento agli obblighi nascenti dagli articoli 6, 7, 8, 9 e 10;
  • I rappresentanti delle imprese che intendono aderire devono dare piena affidabilità sotto il profilo legale e morale, anche con riferimento al Codice etico confederale.

Sull’accettazione della domanda di ammissione delibera il Comitato di Presidenza.
In caso di pronuncia negativa del Comitato di presidenza l’impresa può richiedere un riesame della domanda da parte del Consiglio direttivo, che decide in modo inappellabile nel caso la domanda venga accolta.
Contro la deliberazione negativa del Consiglio direttivo è possibile ricorrere al Collegio dei Probiviri che deciderà, in modo definitivo, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento del ricorso che non ha effetto sospensivo.
L’adesione impegna il socio per un triennio, che decorrerà dal primo giorno del semestre solare in cui è stata presentata la domanda di iscrizione.
Ai soli effetti della quantificazione dei contributi associativi, l’adesione decorre dal mese di ammissione.
L’adesione si intende automaticamente rinnovata di triennio in triennio, qualora il socio non presenti le sue dimissioni, con lettera raccomandata almeno sei mesi prima della scadenza del triennio.
Il cambio di ragione sociale non estingue il rapporto associativo.

Articolo 6 - Doveri dei soci
L’adesione alla Associazione conferisce all’impresa aderente il diritto di partecipare alla vita associativa, secondo le norme del presente Statuto, nonché di avvalersi dei servizi e delle prestazioni che la Associazione è in grado di offrire ai propri associati. L’adesione alla Associazione comporta l’obbligo del Socio di osservare il presente Statuto e tutte le sue norme, nonché le deliberazioni assunte dagli organi sociali.
L’attività delle imprese associate deve essere esercitata secondo i principi della deontologia professionale e imprenditoriale e non deve essere lesiva dell’immagine della categoria, tutelata dalla Assobenessere, né di alcuno dei suoi partecipanti. Le stesse imprese, inoltre, hanno l'obbligo di attenersi ai comportamenti dovuti in conseguenza della loro appartenenza al sistema confederale.
In particolare il socio deve:

  • partecipare attivamente alla vita associativa;
  • applicare convenzioni, contratti collettivi di lavoro ed ogni altro accordo stipulato dalla Associazione o dalle altre componenti del sistema confederale;
  • non fare contemporaneamente parte di Associazioni aderenti ad organizzazioni diverse dalla Confindustria e costituite per scopi analoghi;
  • fornire alla Associazione, nei modi e nei tempi richiesti, i dati e i documenti necessari all'aggiornamento del "Registro delle Imprese",per il calcolo dei contributi associativi o comunque utili per il raggiungimento degli scopi statutari;
  • versare i contributi associativi, secondo le modalità ed i termini fissati dall'Associazione.

Il Consiglio Direttivo della Associazione può segnalare e, successivamente, contestare ai Soci la loro appartenenza o adesione ad organizzazioni, istituzioni o associazioni, la cui attività sia, dal Consiglio stesso, giudicata in contrasto con le finalità della Associazione, con gli obblighi nascenti dal presente Statuto, o con gli interessi della categoria rappresentata dalla Associazione.
In tali casi il Consiglio Direttivo, previa messa in mora, può deliberare l’esclusione dalla Associazione del Socio che non ottemperi, nei tempi tecnici strettamente necessari, a quanto prescritto dal Consiglio stesso nei suoi confronti.

Articolo 6- bis - Diritti dei soci
L’adesione alla Associazione conferisce al socio effettivo il diritto di partecipare alla vita associativa, secondo le norme del presente Statuto, nonché di avvalersi dei servizi e delle prestazioni istituzionali, di rappresentanza e di servizio, che la Associazione è in grado di offrire ai propri associati. Il socio effettivo ha altresì diritto di avvalersi delle prestazioni che discendono dalla sua appartenenza al sistema confederale.
Restano, invece, escluse per i soci aggregati tutte quelle prestazioni che comportino l’assunzione di una rappresentanza diretta, di carattere politico e/o sindacale, da parte della Associazione.
Ciascun socio, infine, ha diritto ad avere attestata la sua partecipazione alla Associazione ed al sistema confederale.

Articolo 7 - Contributi
I Soci sono tenuti a versare alla Associazione una quota di iscrizione una tantum, determinata dal Consiglio Direttivo, nonché un contributo associativo annuo. I contributi associativi sono stabiliti anno per anno dal Consiglio Direttivo.
I Soci morosi perdono il diritto di partecipare all’Assemblea se i relativi contributi non vengono versati, presso la Associazione, entro e non oltre 10 giorni antecedenti la data della prima convocazione dell’Assemblea.
Il Socio è tenuto a versare gli eventuali contributi straordinari, deliberati dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. Qualora particolari e contingenti situazioni lo richiedano, il Consiglio Direttivo della Associazione può deliberare il versamento da parte dei Soci di contributi straordinari, la cui entità non potrà però essere superiore al 15% del contributo ordinario relativo all’anno in corso.

Articolo 8 - Modalità per il versamento dei contributi associativi
Le modalità per il versamento dei contributi associativi annuali ed il loro ammontare sono determinati dal Consiglio Direttivo con propria deliberazione, adottata entro il 30 novembre dell’anno precedente a quello cui si riferiscono i contributi stessi.

Articolo 9 - Sanzioni
I Soci che si rendessero inadempienti agli obblighi derivanti dal presente Statuto sono passibili delle seguenti sanzioni:

a) sospensione dal diritto a partecipare all’Assemblea;
b) censura dal Presidente della Associazione, comunicata per iscritto e motivata;
c) sospensione da ogni servizio e da ogni attività sociale, per un periodo non superiore a sei mesi;
d) decadenza dei rappresentanti dell’impresa che ricoprono cariche direttive nell’ambito della Associazione,
e) decadenza dei rappresentanti dell’impresa che ricoprono incarichi in sedi di rappresentanza esterna della Associazione;
f) sospensione dell’elettorato attivo e/o passivo;
g) espulsione nel caso di ripetuta morosità o di altro grave inadempimento agli obblighi derivanti dal presente Statuto;

Le sanzioni di cui al primo comma verranno irrogate dal Consiglio Direttivo della Associazione, in alternativa o anche cumulativamente, in relazione alla gravità dell’inadempimento.
L’esclusione è pronunciata con apposita deliberazione dal Consiglio Direttivo.
Avverso i provvedimenti sanzionatori adottati dal Consiglio Direttivo, è data facoltà di ricorrere ai Probiviri, nel termine di quindici giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento.

Articolo 10 - Cessazione della qualità di Socio
La qualità di Socio cessa:

a) per dimissioni;
b) per recesso;
c) per cessazione dell’impresa;
d) per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo nei seguenti casi:

  • qualora vengano meno, nel Socio, i requisiti per l’ammissione alla Associazione;
  • per grave inadempienza agli obblighi derivanti dal presente Statuto;
  • per morosità;
  • per comportamenti ovvero iniziative che, a giudizio del Consiglio Direttivo, rechino nocumento alla Associazione o al settore del benessere Tranne nel caso di cessazione della qualità di Socio per esclusione, resta valida l’obbligazione giuridica di provvedere al versamento dei relativi contributi associativi.

In caso di dimissioni, il Socio è tenuto al versamento integrale dei contributi dell’anno in corso, nonché al versamento di una somma pari ad un’altra annualità rapportata al contributo dovuto per l’anno in corso.
Il Consiglio Direttivo, nel caso in cui venga trasmessa alla Associazione apposita comunicazione di cessazione o di messa in liquidazione, dispensa la stessa dal versamento dei contributi dovuti dalla data di tale evenienza.





TITOLO III -
ORGANI DELLA ASSOCIAZIONE

Articolo 11 - Organi della Associazione
Sono Organi della Associazione:

a) l’Assemblea;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Comitato di Presidenza;
d) il Presidente;
e) il Collegio dei Revisori contabili;
f) il Collegio dei Probiviri.


Articolo 12 -
Assemblea
L’Assemblea è costituita dai Soci che, in regola con il pagamento dei contributi associativi, siano regolarmente Soci al momento dell’Assemblea.
I voti attribuiti a ciascun Socio sono determinati in ragione del contributo annuo di cui all’art. 7, secondo gli scaglioni previsti dalla seguente tabella:

  • fino ad Euro 500,00: 2 voti;
  • da Euro 501,00 ad Euro 2.000,00: 1 voto per ogni 500,00 Euro o frazione superiore a 250,00 Euro;
  • da Euro 2.001,00 ad Euro 6.000,00: 1 voto per ogni 1.000,00 Euro o frazione superiore a 500,00 Euro;
  • da Euro 6.001,00 ad Euro 12.000,00: 1 voto per ogni 1.500,00 Euro o frazione superiore a 750,00 Euro;
  • da Euro 12.001,00 in poi: 1 voto per ogni 1.750,00 Euro o frazione superiore I voti spettanti in Assemblea sono calcolati in base ai contributi pagati durante l’anno precedente.

Per i Soci che aderiscono nel corso dell’anno - e comunque prima della convocazione dell’Assemblea - i voti spettanti in Assemblea si calcolano sulla base di quanto effettivamente versato nel termine di 10 giorni precedenti la data della prima convocazione dell’Assemblea. A tali Soci spetta comunque 1 voto.

Articolo 13 - Convocazione dell’Assemblea
L’Assemblea si tiene in via ordinaria una volta l’anno entro il primo semestre, in via straordinaria ogni qual volta lo ritenga opportuno il Consiglio Direttivo, o ne sia fatta richiesta dalla metà più uno dei Consiglieri, dal Collegio dei Revisori contabili o da tanti Soci che dispongano di almeno un quinto del totale dei voti. L’Assemblea è convocata dal Presidente, su delibera del Consiglio Direttivo, mediante raccomandata o comunicazione telefax o con l’utilizzo di posta elettronica od altri mezzi equivalenti, inviata almeno quindici giorni prima della data dell’adunanza, con indicazione del luogo, giorno, ora della riunione e degli argomenti da trattare.
In caso di urgenza l’Assemblea, purché non indetta per l’elezione del Presidente o per quanto previsto dall’art. 15 lett. b.), può essere convocata mediante telegramma o telefax o con l’utilizzo di posta elettronica od altri mezzi equivalenti contenente le predette indicazioni e le ragioni dell’urgenza, ed inviato almeno cinque giorni prima della data dell’adunanza.

Articolo 14 - Costituzione, Svolgimento e Deliberazioni dell’Assemblea
L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti tanti Soci che rappresentino, anche per delega, almeno la metà più uno dei voti spettanti a tutti gli associati.
In seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti o rappresentati.
E’ ammesso farsi rappresentare all’Assemblea mediante delega scritta ad un Socio, ma ciascun partecipante non può essere portatore di più di due deleghe . E’ tuttavia ammessa una pluralità di deleghe nell’ambito dei soci facenti capo ad uno stesso gruppo societario.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente della Associazione o, in caso di sua assenza o di impedimento, dal Vice-Presidente da lui designato quale suo sostituto ai sensi dell’art. 23, o qualora anche questi sia assente, dal più anziano di età dei Consiglieri presenti.
All’inizio della riunione, il Presidente chiama uno dei Soci o un Notaio a fungere da Segretario e designa due Soci quali scrutatori.
Le deliberazioni dell’Assemblea sono assunte a maggioranza di voti dei presenti, senza tenere conto degli astenuti. I sistemi di votazione sono stabiliti dal Presidente dell’Assemblea; alle nomine ed alle deliberazioni relative a persone si procede mediante scrutinio segreto, fatta sempre salva la possibilità di procedere a nomine per acclamazione.
Per le deliberazioni riguardanti modifiche del presente Statuto e lo scioglimento della Associazione si applicano i successivi artt. 34. e 35. Le deliberazioni dell’Assemblea constano da verbale sottoscritto dal Presidente, dal Segretario e dagli Scrutatori.

Articolo 15 - Attribuzioni dell’Assemblea
Sono di competenza dell’Assemblea:

a) l’approvazione del programma e degli indirizzi generali di attività;
b) l’approvazione del conto consuntivo e del bilancio preventivo e relative deliberazioni;
c) l’approvazione dei contributi proposti dal Consiglio Direttivo;
d) l’elezione del Presidente della Associazione, del Consiglio Direttivo, dei Revisori contabili, dei Probiviri e dei liquidatori secondo le norme che rispettivamente li riguardano;
e) le modifiche allo Statuto della Associazione;
f) lo scioglimento della Associazione.


Articolo 16 -
Consiglio Direttivo della Associazione
Il Consiglio Direttivo della Associazione è composto dal Presidente e da un numero di 12 Consiglieri eletti dall’Assemblea a scrutinio segreto.
Con la convocazione dell’Assemblea gli Associati verranno invitati a comunicare la propria eventuale candidatura o quella di altri Associati che siano disponibili.
Le candidature dovranno inderogabilmente pervenire alla sede della Associazione, in forma scritta, almeno tre giorni prima della data stabilita per la riunione dell’Assemblea in prima convocazione.
Ogni Socio elettore può votare per un numero di 8 candidati Posto che la carica di Consigliere ha carattere personale e non è in alcun modo riferibile alle singole Imprese rappresentate, possono essere eletti e possono mantenere la carica di Consigliere i legali rappresentanti, nonché i componenti del Consiglio di Amministrazione ed i rappresentanti delle Imprese Socie muniti di specifica procura notarile o di poteri derivanti da specifica delibera del Consiglio di Amministrazione valide per l’intera durata del mandato. Qualora in corso di mandato venissero a mancare, per qualsiasi ragione, i requisiti di cui sopra, il Consigliere deve darne immediata notizia al Presidente che convocherà il Consiglio Direttivo perché provveda ai sensi dell’art. 17.
In ogni caso sono richiesti l’indicazione e il possesso di specifiche e rilevanti responsabilità a livello di conduzione aziendale. Per le Associazioni di cui all’art. 4, è eleggibile il Presidente dell’Associazione o il suo delegato. Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipa, senza diritto di voto, l’ex Presidente che per ultimo ha rivestito la carica.

Articolo 17- Durata
Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni.
Qualora per dimissioni o altra causa vengano a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo e sempre che rimanga in carica la maggioranza dello stesso, il Consiglio stesso si integrerà per cooptazione con deliberazione a maggioranza assoluta.
I Consiglieri che rappresentano le Associazioni di cui all’art. 4 saranno sostituiti, sempre per cooptazione, da altri designati dalle Associazioni stesse. I Consiglieri così nominati rimarranno in carica fino alla successiva Assemblea e, se ratificati da quest’ultima, resteranno in carica sino alla scadenza del Consiglio. In caso contrario, l’Assemblea provvederà ad integrare il Consiglio Direttivo nominando i nuovi membri che rimarranno in carica fino alla scadenza del Consiglio stesso.

Articolo 18 - Riunioni del Consiglio Direttivo della Associazione
Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente almeno tre volte l’anno, nonché quando lo dispongano il Presidente o il Comitato di Presidenza o ne faccia richiesta almeno un quarto dei suoi membri.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente con lettera raccomandata, comunicazione telefax tramite posta elettronica o altri mezzi equivalenti, inviati almeno 10 giorni prima della data dell’adunanza, con l’indicazione degli argomenti da trattare e con l’adeguata documentazione circa gli argomenti stessi.
In caso di urgenza il Consiglio potrà essere convocato con telegramma, telefax tramite posta elettronica o altri mezzi equivalenti, inviati almeno tre giorni prima dell’adunanza.
Alle riunioni del Consiglio Direttivo il Presidente può invitare, occorrendo per la trattazione di specifici argomenti, anche persone esterne al Consiglio stesso.

Articolo 19 - Deliberazioni del Consiglio Direttivo della Associazione
Le adunanze del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente da lui designato quale suo sostituto.
Alle riunioni del Consiglio Direttivo sono invitati i Revisori contabili e i Probiviri.
Le adunanze sono valide con la presenza di almeno un terzo dei membri in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti, senza tenere conto degli astenuti. Ogni membro ha diritto ad un voto. In caso di parità prevale la proposta che ha ricevuto il voto di chi presiede. I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede; alle nomine ed alle deliberazioni relative a persone si procede mediante scrutinio segreto. La partecipazione alle riunioni non è delegabile.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo constano da verbale sottoscritto dal Presidente dell’adunanza e da un Segretario all’uopo incaricato.

Articolo 20 - Attribuzioni del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo:

a) definisce le direttive per lo svolgimento e l’attività dei servizi della Associazione, nell’ambito delle direttive generali e delle delibere dell’Assemblea;
b) propone all’Assemblea, mediante scrutinio segreto, il candidato alla Presidenza;
c) nomina la Commissione di designazione per l’elezione del Presidente;
d) nomina tra i propri membri due Vice-Presidenti e il Tesoriere
e) delibera sull’ammissione dei nuovi Soci;
f) determina la quota di iscrizione e propone all’Assemblea la misura dei contributi associativi di cui al precedente art. 7;
g) adotta tutte le iniziative necessarie per la verifica dell’esattezza dei contributi versati dalle singole Imprese, adottando anche le delibere relative per il recupero dei crediti nei confronti delle Imprese morose o dimissionarie;
h) propone all’Assemblea la misura delle quote di ammissione “una tantum” e dei contributi associativi e approva la delibera contributiva annuale da portare al voto dell’Assemblea;
i) delibera sulle materie di carattere patrimoniale e finanziario che eccedono l’amministrazione ordinaria ed in caso di urgenza approva il bilancio preventivo, salva ratifica da parte dell’Assemblea;
j) delibera la convocazione dell’Assemblea, approva il conto consuntivo ed il bilancio preventivo e ne autorizza la presentazione all’Assemblea;
k) sottopone all’Assemblea qualsiasi argomento che, rientrando negli scopi della Associazione, per la sua particolare importanza meriti l’esame e le deliberazioni dell’Assemblea;
l) propone all’Assemblea le modifiche allo Statuto; m) stabilisce e modifica le norme del regolamento, la cui prima stesura dovrà essere ratificata dall'Assemblea, e del codice etico della Associazione, se adottati;
n) esercita gli altri compiti attribuitigli dal presente Statuto;
o) promuove ed attua quant’altro sia ritenuto utile tanto per il raggiungimento degli scopi statutari, quanto per favorire la partecipazione degli aderenti alla vita della Associazione;
p) fissa la sede legale della Associazione e può aprire uffici e rappresentanze in città sia italiane che straniere;
q) delibera le sanzioni.


Articolo 21 -
Il Comitato di Presidenza
Il Comitato di Presidenza è composto dai seguenti membri, che ne fanno parte sino a che dura la loro carica:

  • il Presidente della Associazione;
  • i Vice-Presidenti;
  • il Tesoriere - gli eventuali Consiglieri incaricati dal Presidente ai sensi dell’art. 23.

Alle riunioni del Comitato di Presidenza assistono l’ex Presidente che per ultimo ha rivestito la carica, il Presidente del Collegio dei Revisori contabili e il Presidente del Collegio dei Probiviri.
Le adunanze sono valide con la presenza di almeno un terzo dei membri e le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta dei presenti, tenendo conto degli astenuti e con prevalenza, in caso di parità, del voto di chi presiede.
Le adunanze del Comitato sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice-Presidente da lui designato quale suo sostituto.
Il Comitato si riunisce di regola una volta ogni due mesi ed è convocato dal Presidente di propria iniziativa, ovvero a seguito della richiesta di almeno un quarto dei suoi componenti, mediante raccomandata, comunicazione telefax, o con l’utilizzo di posta elettronica od altri mezzi equivalenti, inviata almeno 7 giorni prima della data dell’adunanza, con specifica indicazione del luogo, giorno, ora della riunione e degli argomenti da trattare.
Le riunioni del Comitato di Presidenza constano da verbale sottoscritto dal Presidente dell’adunanza e da un Segretario all’uopo incaricato.

Articolo 22 - Attribuzioni del Comitato di Presidenza
Il Comitato di Presidenza:

a) nell’ambito delle direttive dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo stabilisce l’azione a breve termine della Associazione e predispone i piani per l’azione a medio e lungo termine;
b) nomina i rappresentanti della Associazione presso Enti, amministrazioni, istituzioni, commissioni ed organizzazioni in genere;
c) redige i bilanci per i successivi passaggi nel Consiglio direttivo e in Assemblea;
d) delibera sugli atti di gestione straordinaria;
e) valuta le domande di ammissione dei nuovi soci;
f) esercita le funzioni che gli sono state delegate dal Consiglio Direttivo;
g) esercita in caso di urgenza tutti i poteri conferiti dal presente Statuto al Consiglio Direttivo, con esclusione unicamente di quelli indicati alle lettera b, d, i, dell’art. 20. In questa ipotesi il Comitato deve semestralmente riferire al Consiglio per la ratifica;
h) ratifica i provvedimenti di propria competenza che, in caso di necessità ed urgenza, ha adottato il Presidente;


Articolo 23 -
Il Presidente
Il Presidente della Associazione è eletto, su proposta del Consiglio Direttivo, dall’Assemblea della Associazione.
Il Presidente dura in carica 2 anni e può essere rieletto una sola volta consecutiva, salvo che il Consiglio Direttivo della Associazione e successivamente l’Assemblea non deliberino l’ulteriore riconferma con il voto favorevole di almeno i 2/3 dei presenti.
Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale della Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.
Egli provvede all’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Comitato di Presidenza, al coordinamento dell’attività della Associazione, vigila sull’amministrazione di questa e sull’andamento degli uffici e dei servizi.
Nello svolgimento delle sue funzioni, il Presidente si avvale della diretta collaborazione dei Vice-Presidenti, assicura il coordinamento con i Consiglieri, e mantiene i necessari contatti con il Tesoriere.
Designa, tra i Vice-Presidenti, il suo sostituto. Conferisce, qualora lo ritenga utile o necessario, specifici incarichi a non più di cinque Consiglieri.
Fermo quanto sopra, il Presidente può delegare ai Vice-Presidenti o a determinati membri del Comitato di Presidenza o del Consiglio Direttivo, collegialmente o singolarmente, alcune delle sue attribuzioni.
Può conferire procura e delega per i rapporti con il personale e con gli Enti previdenziali.
In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice-Presidente da lui designato quale suo sostituto ai sensi del presente articolo.
Venendo a mancare il Presidente si provvederà alla elezione del nuovo Presidente nella prima Assemblea successiva; sino ad allora le funzioni del Presidente sono svolte, pienamente, dal Vice-Presidente da lui designato quale suo sostituto ai sensi del presente articolo.

Articolo 24 - Procedura per l’elezione del Presidente
Il Consiglio Direttivo – con diritto di voto limitato ai due terzi degli eligendi - elegge una Commissione di designazione di tre membri, rappresentanti di imprese che abbiano maturato una significativa esperienza associativa, della quale non può far parte il Presidente in carica. Detta Commissione, effettuate le opportune consultazioni dei Soci, sottopone al Consiglio Direttivo una o più candidature sulle quali il Consiglio stesso decide a scrutinio segreto.
Al Consiglio Direttivo devono comunque essere sottoposte anche le eventuali candidature appoggiate per iscritto dal 15% del complesso dei voti assembleari. Spetta all’Assemblea il voto sul candidato designato dal Consiglio direttivo.

Articolo 25 - Vice-Presidenti
Il Consiglio Direttivo nomina, nel suo seno, due Vice-Presidenti, nel rispetto di quanto previsto all’art. 20 lett. d. I Vice-Presidenti collaborano con il Presidente, il quale può loro conferire specifici mandati o deleghe nella realizzazione del programma di attività e nella conduzione e rappresentanza dell’organizzazione, per approfondire determinate tematiche o attuare programmi di interesse per l’organizzazione. I Vice-Presidenti possono essere rieletti per non più di tre volte consecutive. In caso di dimissioni o di altro motivo di cessazione della carica di un Vice-Presidente, la sostituzione avverrà con le modalità previste dal presente articolo.

Articolo 26 - Provvedimenti di urgenza adottati dal Presidente
Il Presidente può, in casi di particolare necessità e urgenza, adottare provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo o del Comitato di Presidenza. Tali provvedimenti dovranno essere sottoposti a ratifica nella prima riunione rispettivamente del Consiglio Direttivo o del Comitato di Presidenza.

Articolo 27 - Il Tesoriere
Il Tesoriere sovrintende all’amministrazione economica e finanziaria della Associazione, in esecuzione delle delibere dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Comitato di Presidenza. Vigila e impartisce direttive sulle entrate e sulle spese di ordinaria amministrazione. Il Tesoriere provvede alla compilazione del conto consuntivo annuale e delle previsioni di entrata e di spesa per l’anno successivo. Tali documenti devono poi essere sottoposti al Consiglio Direttivo della Associazione, che li approva e ne autorizza la presentazione all’Assemblea.

Articolo 28 - Collegio dei Revisori contabili
L’Assemblea elegge a scrutinio segreto e con diritto di voto limitato ai due terzi dei seggi da ricoprire quali membri effettivi, un Collegio di cinque Revisori contabili, di cui tre effettivi e due supplenti, e ne designa il Presidente. I Revisori durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Con la convocazione dell’Assemblea gli Associati verranno invitati a comunicare la propria eventuale candidatura o quella di altri associati che siano disponibili. Il Collegio dei Revisori contabili vigila sull’andamento della gestione economica e finanziaria della Associazione e ne riferisce all’Assemblea con la Relazione sul Conto consuntivo. I Revisori contabili assistono alle adunanze dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Articolo 29 - Collegio dei Probiviri
L’Assemblea elegge, a scrutinio segreto, e con diritto di voto limitato ai due terzi dei seggi da ricoprire, tre Probiviri, che durano in carica quattro anni e sono rieleggibili senza limiti di mandato. Ciascun socio può esprimere fino ad un massimo di 2 preferenze nell’ambito di una lista che sia composta da un numero di candidati superiore ai seggi da ricoprire. Con la convocazione dell’Assemblea gli Associati verranno invitati a comunicare per iscritto la propria eventuale candidatura o quella di altre persone, anche esterne, che siano disponibili. Sono deferite ai Probiviri le controversie circa l’interpretazione e l’applicazione del presente Statuto nonché i ricorsi per la mancata accettazione delle domande di ammissione alla Assobenessere, che il Comitato di Presidenza abbia ritenuto non accettabili in base al disposto di cui all’art. 4 precedente. La decadenza dalle cariche della Associazione può essere disposta anche dai Probiviri quando ricorrano motivi di gravità tale da rendere inammissibile la permanenza nelle cariche. Sono inoltre deferite ai Probiviri, anche su istanza di una sola delle parti, le controversie di qualunque natura che, riguardando l’attività associativa, non si siano potute dirimere bonariamente. I Probiviri si pronunciano allorché ne siano investiti dal Consiglio Direttivo, dal Comitato di Presidenza o dai Soci. I Probiviri possono pronunciarsi anche d’ufficio allorché vengano a conoscenza di comportamenti contrari alle disposizioni statutarie concernenti l’accesso e l’esercizio relativo alle cariche associative. Possono essere nominati Probiviri anche persone esterne alla Associazione riconosciute in possesso di particolari titoli e/o capacità per la funzione che sono chiamati a svolgere. La carica di Proboviro è incompatibile con ogni altra carica prevista dal presente Statuto.

Articolo 30 - Commissioni e Comitati
Le Commissioni ed i Comitati Tecnici per la trattazione di specifiche materie sono nominati dal Consiglio Direttivo della Associazione, il quale ne determina i compiti e gli eventuali mandati. Tali organismi sono di regola presieduti da un Consigliere.


TITOLO IV -
DEL FONDO SOCIALE, DEL BILANCIO PREVENTIVO E DEL CONTO CONSUNTIVO

Articolo 31 - Fondo sociale
Il fondo sociale della Associazione è costituito:

a) dalle quote di ammissione e dai contributi associativi di cui all’art. 7;
b) dagli eventuali avanzi delle gestioni annuali; c) dagli eventuali investimenti mobiliari ed immobiliari;
d) dalle erogazioni e dai lasciti a favore della Associazione e dalle eventuali devoluzioni di beni ad essa fatte a qualsiasi titolo. Con il fondo si provvede alle spese per il funzionamento della Associazione ed a tutte le occorrenze dell’attività sociale.


Articolo 32 -
Amministrazione del fondo
Il Consiglio Direttivo della Associazione stabilisce le direttive per le spese, per gli eventuali investimenti di capitale e in genere per la gestione economica e finanziaria del fondo sociale. Durante la vita della Associazione non possono essere distribuiti agli Associati, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

Articolo 33 - Bilancio preventivo e Conto consuntivo
Per ciascun anno solare sono compilati il Bilancio preventivo ed il Conto consuntivo, i quali sono sottoposti - di norma entro il 30 aprile - alla approvazione dell’Assemblea, insieme alle relazioni del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori contabili. Il Conto consuntivo e le Relazioni relative al Bilancio devono restare depositati presso la Sede sociale durante i quindici giorni che precedono l’Assemblea, affinché i Soci possano ivi prenderne visione. Con l’approvazione del Conto Consuntivo l’Assemblea dà scarico agli Organi Statutari per il loro operato.


TITOLO V -
DELLE MODIFICAZIONI DELLO STATUTO E DELLO SCIOGLIMENTO DELLA ASSOCIAZIONE

Articolo 34 - Modificazioni Statutarie
Le modificazioni dello Statuto sono deliberate dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo col voto favorevole dei due terzi dei voti presenti - ivi compresi gli astenuti ed i nulli - e che rappresentino almeno la metà più uno dei voti spettanti a tutti gli associati In casi particolari, il Consiglio Direttivo può sottoporre ai Soci, mediante referendum, da effettuare nelle forme stabilite dal Consiglio medesimo, le modificazioni dello Statuto, da approvare sempre con la maggioranza di cui al comma precedente. Per l’indizione del referendum è necessario che la relativa richiesta sia sottoscritta da tanti Soci che rappresentino almeno i 2/5 del totale dei voti spettanti a tutti i Soci. Ai Soci che in sede di Assemblea o di referendum abbiano dissentito dalle modificazioni adottate, è consentito il diritto di recesso da notificare con lettera raccomandata entro 30 giorni dall’avvenuta comunicazione delle modificazioni statutarie. Per quanto riguarda il pagamento del contributo associativo il recesso avrà effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo.

Articolo 35 - Scioglimento della Associazione
Lo scioglimento della Associazione è deliberato dall’Assemblea col voto favorevole di almeno tre quarti del totale dei voti spettanti a tutti i Soci. Con la maggioranza di cui al comma precedente l’Assemblea nomina un collegio di liquidatori composto da non meno di tre membri, ne determina i poteri e stabilisce altresì la destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue. Le eventuali attività di cui al precedente comma possono essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo previsto dalla legge.

Articolo 36 - Norme transitorie
Fino al 31 (trentuno) dicembre 2004 (duemilaquattro), tutti i poteri attribuiti dal presente Statuto agli organi dell’Associazione, così come disciplinati dagli articoli 11 e ss, verranno esercitati congiuntamente dal Presidente e dai Vice Presidenti.
Fino a tale data, le imprese associate e già iscritte a Confindustria sono tenute al pagamento di una unica quota contributiva annuale dell’importo di euro 100.
Fino a tale data, a tutti i soci è attribuito un solo voto in Assemblea.
Assobenessere, per lo svolgimento della attività finalizzata al raggiungimento degli scopi di cui all’articolo 3, può avvalersi della collaborazione di altre organizzazioni aderenti al sistema Confindustria.